Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica sicurezza, gli esercenti la professione di medico chirurgo sono obbligati a denunziare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone affette da malattia di mente, pericolose a se' stesse o ad altri, alle quali essi abbiano prestato l'opera loro o delle quali siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.
tolto: L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti.aggiunto: Testo unico-art. 154 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art154 · fonte del testo
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