[1](Art. 229 T. U. 1926).

[2]L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e' abrogato.

[3]I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati gia' presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.

[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[5]Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:

[6]Mussolini.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art224 · fonte del testo