[1](Art. 227 T. U. 1926).

[2]Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art223 · fonte del testo