[1](Art. 5 T. U. 1926).

[2]Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

[3]Il ricorso non ha effetto sospensivo.

[4]La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto e' definitivo.

[5]Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art6 · fonte del testo