[1](Art. 215 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

[3]Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.

[4]Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno.

[5]Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'. 34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773".

Testo vigente dal 18 luglio 1967

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 114/1967

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1967

    Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 215 del T.U. di p.s., approvato con r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 e l'art. 210 del successivo T.U. delle medesime leggi approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Le norme indicate, invero, furono emanate all'evidente fine di vietare l'esercizio di ogni e qualsiasi attività, in forma associata, che il Prefetto ritenesse contraria "all'ordine nazionale dello Stato" o "agli ordinamenti politici costituiti nello Stato" ed è evidente, quindi, il loro contrasto col nuovo ordinamento costituzionale, nel suo spirito informatore e nei suoi principi fondamentali, e, in particolare, con l'art. 18 della Costituzione, che garantisce la libertà di associazione dei cittadini. L'illegittimità delle norme impugnate travolge anche quella parte di esse che consente al Prefetto di ordinare "la confisca dei beni sociali"; non è necessario perciò richiamare l'art. 42, terzo comma, Cost., che non consente l'espropriazione della proprietà privata senza indennizzo: una misura come quella prevista dagli articoli indicati, infatti, non trae la sua illegittimità dal fatto che essa concorre strettamente, insieme con la facoltà di scioglimento, a impedire l'esercizio di una facoltà fondamentale quale quella di associazione.

    Art. 215 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 210 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 18 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art210 · fonte del testo