[1]Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, gia' date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.

[2]Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facolta' di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

[3]Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione e' valida per tutto il Regno.

[4]Contro il divieto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.

[5]Il Ministro dell'interno puo', in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.

[6]Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art222 · fonte del testo