[1](Art. 223 T. U. 1926).

[2]Durante il dichiarato stato di guerra le autorita' civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

[3]Per cio' che riguarda l'ordine pubblico le autorita' civili esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritiene di delegare ad esse.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art218 · fonte del testo