[1](Art. 204 T. U. 1926).

[2]L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, e' punito, quando il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art199 · fonte del testo