[1](Art. 57 T. U. 1926).

[2]E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato.

[4]Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 58, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art58 · fonte del testo