Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Difetto di giurisdizione

[2](articolo 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art47 · fonte del testo