Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Competenza per territorio

[2](articolo 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. ((Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione)). ((Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.)) Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. 2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. 7 parole tolte, 30 parole aggiunte.

1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositoritolto: , aggiunto: e degli agenti della riscossione tolto: e aggiunto: che hanno sede nella loro circoscrizione. Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'alboaggiunto: , di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tolto: che hanno sede nella loro circoscrizione aggiunto: e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art48 · fonte del testo