Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Gli organi della giurisdizione tributaria
[2](articolo 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado di cui all'articolo 1. 2. I giudici tributari applicano le norme del presente testo unico e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
