Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Incompetenza

[2](articolo 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' inderogabile. 2. L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. 3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5. 4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza. 5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova corte di giustizia tributaria, altrimenti si estingue.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art50 · fonte del testo