Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 16

  • 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto ((, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva));
  • 2)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 16
  • 3)tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
  • 4)usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 16
  • 5)((governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori));
  • 6)tutela del paesaggio;
  • 7)usi civici;
  • 8)ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  • 9)artigianato;
  • 10)edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 16
  • 11)porti lacuali;
  • 12)fiere e mercati;
  • 13)opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
  • 14)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
  • 15)caccia e pesca;
  • 16)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
  • 17)((viabilita', acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale));
  • 18)comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
  • 19)((assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti));
  • 20)turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
  • 21)agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
  • 22)espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
  • 23)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
  • 24)opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria ((; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico));
  • 25)assistenza e beneficenza pubblica;
  • 26)scuola materna;
  • 27)assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 16
  • 28)edilizia scolastica;
  • 29)addestramento e formazione professionale.
  • 29-bis)((tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;))
  • 29-ter)((commercio)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

16

La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Testo vigente dal 23 giugno 2026

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 15/2026

    Parametro
    17 febbraio 2026

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 126/2024

    Parametro
    15 luglio 2024

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 100, 117, secondo comma, lettera l), 119 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consi…

    Art. 81 cost. · Art. 97 cost. · Art. 100 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 118/2024

    Parametro
    2 luglio 2024

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 81 cost. · Art. 97 cost. · Art. 100 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (12)

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 23 giugno 2026. 11 parole tolte, 69 parole aggiunte in 8 capoversi.

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addettoaggiunto: , compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva;

5) tolto: urbanistica aggiunto: governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori;

17) viabilita', acquedotti e tolto: lavori pubblici aggiunto: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale;

19) assunzione direttaaggiunto: , istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici tolto: e loro gestione a mezzo di aziende speciali aggiunto: d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; aggiunto: piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico;

29) addestramento e formazione professionaleaggiunto: .

aggiunto: 29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;

aggiunto: 29-ter) commercio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

    La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art8 · fonte del testo