L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
  • 2)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
  • 3)tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
  • 4)usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
  • 5)urbanistica e piani regolatori;
  • 6)tutela del paesaggio;
  • 7)usi civici;
  • 8)ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  • 9)artigianato;
  • 10)edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
  • 11)porti lacuali;
  • 12)fiere e mercati;
  • 13)opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
  • 14)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
  • 15)caccia e pesca;
  • 16)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
  • 17)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
  • 18)comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
  • 19)assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
  • 20)turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
  • 21)agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
  • 22)espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
  • 23)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
  • 24)opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
  • 25)assistenza e beneficenza pubblica;
  • 26)scuola materna;
  • 27)assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
  • 28)edilizia scolastica;
  • 29)addestramento e formazione professionale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 26/1976

    Parametro
    19 febbraio 1976

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), proposta dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4 , 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,…

    Art. 2 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 5 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 2 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 28/1976

    Parametro
    19 febbraio 1976

    dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe con il quale la Provincia di Bolzano, in riferimento all'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (contenente modificazioni e integrazioni al predetto Statuto), ha impugnato il…

    Art. 13 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 5 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 31/1976

    Parametro
    19 febbraio 1976

    dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in riferimento agli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agr…

    Art. 5 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 26 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art5 · fonte del testo