Art. 40
Il ((Presidente della Regione)) rappresenta la regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri; quando si trattano questioni che riguardano la regione.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001
Il ((Presidente della Regione)) rappresenta la regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri; quando si trattano questioni che riguardano la regione.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20, lett. b), c), d), e) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ("Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie"), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, sollevata, con il ricorso indicato…
Art. 40 Testo unico costituzionali · Art. 119 cost. · Art. 81 cost. · Art. 27 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, proposte con il ricorso in epigrafe in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; b) dichiara non fondate le questioni relative alle disposizioni predette,…
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 4 Testo unico costituzionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.
Il Presidente della tolto: giunta regionale aggiunto: Regione rappresenta la regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministriaggiunto: ; quando si trattano questioni che riguardano la regione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art40 · fonte del testo
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