Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia. Adotta i provvedimenti continguibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' Comuni. Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. ((Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.))

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 16 parole aggiunte.

… i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. aggiunto: Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art46 · fonte del testo