Art. 38
Il ((Presidente della Regione)) o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001
Il ((Presidente della Regione)) o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119,…
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 77 cost. · Art. 81 cost.
riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…
Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 60 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001. 20 parole tolte, 11 parole aggiunte.
Il Presidente della tolto: giunta regionale aggiunto: Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. tolto: Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 33 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art38 · fonte del testo
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