Art. 34 — Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o piu' assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica. Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione e' rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purche' sia presente almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

Testo vigente dal 3 marzo 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art34 · fonte del testo