Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento e' disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali)).

Testo vigente dal 16 febbraio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 447/1989

    Parametro
    25 luglio 1989

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119,…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 77 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 242/1989

    Parametro
    28 aprile 1989

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…

    Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 60 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001. 233 parole tolte, 58 parole aggiunte.

tolto: Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilita' di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionareaggiunto: Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento e' disposto con tolto: decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con lo stesso aggiunto: le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio tolto: regionale. La commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni. Lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali. I componenti del Consiglio disciolto aggiunto: provinciale. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le tolto: funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo Consiglio regionale. In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino alla elezione preveduta nel comma precedente aggiunto: loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art33 · fonte del testo