Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' aggiunto il seguente comma: "Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art19 · fonte del testo