Art. 77
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 57 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 42 - 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).
tolto: L'opposizione, l'appello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono l'esecuzione delle decisioni della Corte.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 77
tolto: Puo' pero' la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art77 · fonte del testo
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