[1](Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art50 · fonte del testo