Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008. 196 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, dei Comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalita' del servizio prestato.

tolto: Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purche' il servizio non governativo da essi gia' prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

tolto: La pensione in ambo i casi sara' liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo di essa sara' ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avra' corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

tolto: Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

tolto: La ritenuta su tali pensioni a beneficio del Tesoro sara' fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art10 · fonte del testo