Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata od alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV della legge 14 aprile 1864 n. 1731, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di citta' e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.
tolto: La misura della pensione rimane regolata dalle rispettive leggi speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art11 · fonte del testo
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