Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008. 166 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agl'impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorita' o per prescrizione di legge, saranno liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

tolto: La stessa disposizione sara' applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

tolto: Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorita' o per prescrizione di legge o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

tolto: Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sara' inoltre aggiunto l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in piu' di quello o quelli effettivamente goduti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art8 · fonte del testo