Art. 99
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Dal giorno dell'attivazione di questa legge e' abolita la tassa proporzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti portanti mutazioni di proprieta' immobili.
tolto: Nei casi pero' di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attuazione della presente legge per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuera' ad esigersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle Provincie in cui la trascrizione ha luogo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art99 · fonte del testo
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