Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Quando i beni, alla cui stima debbasi procedere, sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, l'instanza sara' rivolta al Giudice del luogo ove e' situata la maggior parte dei beni.

tolto: Questo Giudice ordinera' la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei Periti eletti e notificati dalle parti come nell'art. 21. Occorrendo la nomina di Periti d'ufficio, il Giudice eleggera' persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi piu' vicini.

tolto: I Periti presenteranno le loro relazioni, e le giureranno innanzi al Giudice del luogo ove sono situati i beni, ovvero a quello che ha ordinato la perizia.

tolto: Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art22 · fonte del testo