Art. 100
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredita', legati e donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla cui morte dipende l'acquisto dell'eredita', della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione della presente legge.
tolto: Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero della presente legge, sara' applicata la legge medesima, eccetto il caso che, pel trasferimento condizionato, si provi il gia' seguito pagamento delle tasse a norma della legge anteriore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art100 · fonte del testo
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