Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Non e' dovuta tassa proporzionale per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volonta' dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato entro le ventiquattr'ore dopo del contratto che si risolve.

tolto: Qualunque patto o convenzione che esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente e' soggetta a tassa, quantunque sia connessa colla risoluzione medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art14 · fonte del testo