Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni di somme o valori e qualunque trasmissione di proprieta', di usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte.

tolto: La tassa proporzionale e' in ragione del valore della cosa, e la quota e' determinata dall'articolo 95.

tolto: Quando un atto e' per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non e' esplicitamente indicato nell' articolo 95, la quota della tassa si determina prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art4 · fonte del testo