Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquisitore i frutti o le materie che possono essere estratte da un fondo e l'immobile medesimo prima che quei frutti o quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degli immobili.
tolto: La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui puo' dar luogo l'applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art10 · fonte del testo
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