Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Allorche' in un atto qualunque sono piu' disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime e' sottoposta a tassa come formante un atto distinto.
tolto: Un atto che comprenda piu' disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre, sara' considerato, in quanto alla tassa di Registro, come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo alla tassa piu' grave.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art11 · fonte del testo
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