Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Un atto traslativo di proprieta' o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sara' soggetto alla tassa di Registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

tolto: Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova leale in contrario.

tolto: Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie.

tolto: Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile, a cui que' mobili furono annessi, la tassa sara' determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.

tolto: Nei passaggi di beni, a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le cessioni di quote alla comunione o all'eredita' indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale che si provera' essere nella comunione o nell'asse ereditario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art9 · fonte del testo