Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Un atto traslativo di proprieta' o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sara' soggetto alla tassa di Registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.
tolto: Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova leale in contrario.
tolto: Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie.
tolto: Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile, a cui que' mobili furono annessi, la tassa sara' determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.
tolto: Nei passaggi di beni, a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le cessioni di quote alla comunione o all'eredita' indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale che si provera' essere nella comunione o nell'asse ereditario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art9 · fonte del testo
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