Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 12 e 13 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto ad un servizio legalmente dovuto.
tolto: Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potra' in seguito reclamare al sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro dell'Interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3204~art15 · fonte del testo
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