Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se pero' commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sara' per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso sara' applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.
tolto: Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3204~art14 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.