Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'ascritto alla milizia comunale non puo' essere chiamato in servizio che dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

tolto: In caso di chiamata gli verra' corrisposta l'indennita' giornaliera di:

tolto: Lire otto, se ufficiale superiore;

tolto: Lire sei, se capitano;

tolto: Lire cinque, se tenente o sottotenente;

tolto: Lire due e cent. 50, se sottufficiale;

tolto: Lire una e centesimi 50, se caporale o milite.

tolto: La indennita' suddetta stara' a carico del comune o del Ministero dell'Interno, o di quello della Guerra secondoche' la milizia comunale sara' chiamata per iniziativa del sindaco, o dell'autorita' politica, od a richiesta dell'autorita' militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3204~art16 · fonte del testo