Art. 159
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Mancando od essendo impediti i cancellieri e vicecancellieri presso una autorita' giudiziaria, possono, in caso di urgenza, essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorita' giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari o sottosegretari comunali del luogo. L'incarico non potra' durare piu' di tre mesi, scorsi i quali spettera' al` Ministro della Giustizia il provvedere.
tolto: Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art159 · fonte del testo
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