Art. 160
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vicecancelliere presso le preture, o di vicecancelliere aggiunto presso i tribunali si richiede l'eta' di anni ventuno compiuti ed e' necessario:
tolto: 1. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;
tolto: 2. Aver superato un esame d'idoneita' sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sara' stabilita con regolamento;
tolto: 3. Aver compiuto un anno di tirocinio nella qualita' di alunno.
tolto: Sono dispensati dall'esame quelli che gia' avessero superato il concorso dei posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art160 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.