Art. 59
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I membri dei tribunali di commercio durano in ufficio tre anni.
tolto: Ogni anno un terzo dei giudici ordinari e dei supplenti scade dall'uffizio ed e' rinnovato.
tolto: Tale rinnovazione si fa per ordine di anzianita' e fra coloro che hanno nomina contemporanea decide la sorte.
tolto: Essi possono essere proposti e nominati di nuovo ed immediatamente per altri tre anni; trascorso il secondo triennio possono essere proposti e nominati soltanto dopo un anno di intervallo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art59 · fonte del testo
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