Art. 35 (Tariffa)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se la spesa accennata nell'articolo precedente rimane a carico del Consiglio notarile, la tassa per il processo verbale e' di lire 5, se non fu impiegato un tempo maggiore di sei ore, e non potra' mai eccedere le lire 10.
tolto: Se la spesa deve essere sopportata dal Ministero della Giustizia o delle Finanze, sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.aggiunto: Tariffa-art. 35 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~tariffa-art35 · fonte del testo
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