Art. 2 (Tariffa)

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge l'onorario fisso o ad ore e' dovuto a ciascun notaro, per intero al notaro che redige l'atto e per meta' all'altro notaro.

tolto: Per i detti atti e' dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto e' redatto, e per un terzo all'altro notaro.aggiunto: Tariffa-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~tariffa-art2 · fonte del testo