Art. 35
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era inscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.
tolto: Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravita' delle circostanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art35 · fonte del testo
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