[1]Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

[2]Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o piu' orfani, ovvero una o piu' figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812

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Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla data del presente decreto, la riversibilita' degli assegni di cui all'art. 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623, deve effettuarsi soltanto a favore di orfani ed orfane minorenni sino al raggiungimento della maggiore eta'".

Testo vigente dal 24 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1906 al 24 gennaio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812

    Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla data del presente decreto, la riversibilita' degli assegni di cui all'art. 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623, deve effettuarsi soltanto a favore di orfani ed orfane minorenni sino al raggiungimento della maggiore eta'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art15 · fonte del testo