[1]Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre lire 1,500, viene attribuito alla cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.

[2]Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.

[3]Rimangono pero' invariate le disposizioni di cui al menzionato art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art10 · fonte del testo