Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle lire 1,500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire 1,500.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art6 · fonte del testo