[1]La gestione dei banchi del lotto e' affidata a ricevitori.

[2]In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione e' affidata a reggenti.

[3]Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per eta' avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualita' di gerente.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art1 · fonte del testo