[1]E' istituita una cassa di sovvenzioni per gl'impiegati e i superstiti degl'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

[2]Essa e' eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.

[3]Lo statuto organico della cassa sara' approvato con decreto reale, sentiti il consiglio di previdenza e il consiglio di Stato.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art9 · fonte del testo