Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

  • 1)polizia locale urbana e rurale;
  • 2)istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
  • 3)commercio;
  • 4)apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
  • 5)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
  • 6)spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
  • 7)esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
  • 8)incremento della produzione industriale;
  • 9)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
  • 10)igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
  • 11)attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 25/1957

    Parametro
    26 gennaio 1957

    respinta l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità; dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, delle norme contenute nell'art. 1 della legge approvata il 12 luglio 1955 dal Consiglio provinciale di Bolzano e riapprovata dallo stesso Consiglio il 19 ottobre 1955 concernente l'ordinamento delle scuole materne nella Provincia di Bolzano, con riferimento…

    Art. 12 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 13 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 15 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 11 parole tolte, 144 parole aggiunte in 11 capoversi.

Le tolto: Province aggiunto: province emanano norme legislative tolto: sulle aggiunto: nelle seguenti materie nei limiti indicati tolto: nell'art. aggiunto: dall'articolo 5:

2) tolto: scuole materne; istruzione elementare, aggiunto: istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica tolto: ed artisticaaggiunto: , professionale e artistica);

3) tolto: assistenza scolastica aggiunto: commercio;

aggiunto: 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

aggiunto: 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

aggiunto: 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

aggiunto: 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

aggiunto: 8) incremento della produzione industriale;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

aggiunto: 10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

aggiunto: 11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art12 · fonte del testo