Art. 26
Articolo abrogato dal d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Abrogato dal 12 marzo 1999
Articolo abrogato dal d. lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.
Abrogato dal 12 marzo 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 pari a lire 500 miliardi per il 1991, lire 600 miliardi per il 1992 e lire 600 miliardi per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 l'accantonamento "Piano finanziamento ENEA" e quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento "ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art26 · fonte del testo
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